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ARGOMENTO:
Coronavirus, se rientri dall'estero obbligo di autoisolamento 16/03/2021 07:16 #172
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Norme in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Nessun obbligo Elenco B Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco C con Ordinanza del Ministero della Salute. Al momento nessuno Stato individuato con Ordinanza Nessun obbligo Elenco C Austria (con specifiche limitazioni), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tamponecon risultato negativo. Chi non lo presenterà all'arrivo in Italia dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario di 14 giorni dalla data di arrivo. AUSTRIA – Limitazioni specifiche (Ordinanza 13 febbraio 2021, prorogata al 6 aprile dall’art. 57.2 del DPCM 2 marzo 2021) Per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Austria per un tempo superiore a 12 ore: Obblighi Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). Indipendentemente dal risultato del secondo test obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare Esenzioni specifiche: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 le disposizioni precedenti non si applicano a: a) equipaggio dei mezzi di trasporto; b) personale viaggiante; c) movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora o) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana p) agli ingressi mediante voli “covid-tested” conformemente all’Ordinanza del Ministero della Salute 23/11/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando: Obbligo di comunicareimmediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di certificazione di essersi sottoposti nei 7 giorni antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Ulteriore esenzione specifica (art. 49.4 DPCM 2 marzo 2021) E’ consentito l’ingresso in Italia per ragioni comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero Della Salute o secondo protocolli sanitari validati, per i seguenti soggetti: f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; Fermo restando: Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia; ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco E con Ordinanza del Ministero della Salute. Al momento nessuno Stato individuato con Ordinanza. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza) Obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD(Ordinanza 9 gennaio 2021 prorogata al 6 aprile 2021 dall’art. 57.2 del DPCM 2 marzo 2021) Motivi di ingresso L’ingresso/rientro in Italia in provenienza diretta dal Regno Unito, o dopo un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti, è permesso solo per coloro che abbiano: - la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 oppure - un motivo di assoluta necessità, da autocertificare (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli) Obblighi Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). In caso di arrivo mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto. Obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Indipendentemente dal risultato del secondo test, Per contenere il diffondersi di nuove varianti virali, il Ministero della Salute ha disposto con Circolari Ministeriali 8/1/2021 e 30/1/2021 l’effettuazione di un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena (prenotato da ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). Esenzioni specifiche: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, queste disposizioni non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando: Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, Ulteriore esenzione specifica (art. 49.4 DPCM 2 marzo 2021) E’ consentito l’ingresso in Italia per ragioni di salute comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero Della Salute o secondo protocolli sanitari validati, per i seguenti soggetti: f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; Fermo restando: Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). BRASILE(Ordinanza 13 febbraio 2021 prorogata fino al 6 aprile dall’art. 57.2 del DPCM 2 marzo 2021) Motivi di ingresso Il Brasile fa parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con Ordinanze 16 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. L’ingresso in Italia e il traffico aereo è consentito solo ai viaggiatori che non manifestino sintomi da Covid 19 e che siano: Residenti in Italia prima del 13 febbraio 2021 Funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni Autorizzati dal Ministero della Salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica Persone che devono raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. Obblighi Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). In caso di arrivo mediante volo proveniente dal Brasile, il test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto. Obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Indipendentemente dal risultato del secondo test, Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare Esenzioni specifiche: A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, queste disposizioni non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando: Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). Ulteriore esenzione specifica (art. 49.4 DPCM 2 marzo 2021) E’ consentito l’ingresso in Italia per ragioni di salute comprovate e non differibili previa autorizzazione del Ministero Della Salute o secondo protocolli sanitari validati, per i seguenti soggetti: f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; Fermo restando: Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza) Obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo. Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. Per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in elenco E dal 23 dicembre 2021), Brasile e Austria vedi paragrafo specifico. Limitazione degli spostamenti: Gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi dell’elenco E e l’ingresso in Italia per coloro che provengono da questi Paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti sono consentiti per: a) esigenze lavorative b) assoluta urgenza c) esigenze di salute d) esigenze di studio e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza f) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell'Unione europea, area Schengen, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e g) loro familiari h) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e i) loro familiari l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva Obblighi Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza) Obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni TEST DI FINE ISOLAMENTO FIDUCIARIO Fatti salvi gli specifici obblighi dettati per Austria, Regno Unito e Brasile per contenere il diffondersi di nuove varianti virali, il Ministero della Salute ha esteso, con Circolare Ministeriale 8/1/2021, ai viaggiatori internazionali in isolamento fiduciario che rientrano da uno dei Paesi o territori in cui è diffusa la presenza di varianti virali inglese, sudafricana, brasiliana (www.who.int/emergencies/diseases/novel-c...9/situation-reports/), la disposizione di un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di isolamento fiduciario (prenotato da ATS Brianza per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco). ECCEZIONI GENERALI ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per Austria, Regno Unito e Brasile (Paesi ai quali non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, essendo soggetti a una disciplina diversa), sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario (elenchi C, D, E) o all’obbligo di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo (elenco C): a) equipaggio dei mezzi di trasporto; b) personale viaggiante; c) movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; e) ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; h) cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C; i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora; m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; o) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; p) agli ingressi mediante voli “covid-tested” conformemente all’Ordinanza del Ministero della Salute 23/11/2020 e successive modificazioni e integrazioni; q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi B, C, D ed E per la partecipazione alle competizioni sportive di interesse nazionale [di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP] alle seguenti condizioni (art. 49.5 DPCM 2 marzo 2021): - obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza) (escluso Stati in elenco - obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo - svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento. Per rientro in Italia dai Paesi in Elenco B, C, D, E, vige inoltre l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione. Per tutti: In caso di insorgenza di sintomi COVID -19 obbligo di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di Prevenzione e al proprio medico e di sottoporsi ad isolamento. |
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