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ARGOMENTO:

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SOSTEGNI 24/03/2021 07:13 #204

  • UIL LECCO
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Decreto Legge "Sostegni" n. 41, pubblicato in gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021.

alcuni dei provvedimenti previsti dal Decreto:

Art. 8 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale:

"Cassa Integrazione" comma 1)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

"Cassa Integrazione deroga e fondi" comma 2)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.

"divieto Licenziamento " comma 9)

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
e restano altre sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza
di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo
periodo, resta, altresi', precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.


 

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