Come i nostri lettori avranno certamente notato, Valbiandino.net è molto attento a tutto quanto ruota attorno al mondo della scuola. Ci è sembrato pertanto interessante proporre un articolo pubblicato oggi da "Orizzonte Scuola.it", il sito di riferimento per tutto l'universo scolastico ed affidarlo alle vostre riflessioni.
"Un uomo è stato ritenuto responsabile del reato di minaccia pubblico ufficiale, avendo pronunciato una frase minatoria nei confronti di un docente, il cui contenuto rendeva palese ed inequivoca la finalità perseguita, cioè di condizionare la valutazione dell’insegnante sul rendimento scolastico di uno studente, figlio della convivente. Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici hanno dato atto dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (docente) e del riscontro offerto dagli altri testimoni, che avevano udito la frase minatoria riportata nell’imputazione, il cui contenuto palesava la finalità preordinata condizionare la valutazione del docente. Lo ha stabilito il collegio della VII Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14958 del 21 aprile 2021.
E’ pacifico che gli insegnanti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali: la Corte di Cassazione, tra le altre sentenze, con quella del 3 aprile 2014, n. 15367, emanata dalla V Sezione Penale, aveva chiarito che “l’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”. Per l’effetto, ben può essere punito per il reato previsto all’articolo 336 del Codice Penale, che disciplina il reato di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, chiunque usa violenza o minaccia nei confronti di un insegnante, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio. La pena edittale è la reclusione da sei mesi a cinque anni, ma si eleva fino a tre anni, qualora il fatto sia commesso per costringere lo stesso docente a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso".