Ci risiamo. Tutto già visto ma non tutto già risolto. I dubbi, come sempre, rimangono e affollano l’Italia pandemicamente rossa ma politicamente policroma. Il decreto legge emanato dal governo Draghi ha ridipinto di carminio l’intero settentrione. O quasi. Ricominciano così a farsi avanti dubbi e perplessità sull’applicazione pratica di norme vissute da alcuni come necessarie e inevitabili per bloccare la diffusione dei contagi, come insopportabili restrizioni delle libertà individuali da altri.
E l’albionico, orrendo acronimo FAQ torna a far parte della nostra vita quotidiana. Comprensibile, quindi che le “frequently asked questions” si ripresentino invariate nella forma e nella sostanza e che qualcuno, molto opportunamente, tenti di diradare le nebbie fitte che immancabilmente offuscano i testi prodotti con kafkiana pervicacia dai nostrani e mai estinti burosauri. Ma qualche precisazione e sottolineatura non guasta. Ad esempio per quanto riguarda gli spostamenti. È vero che il Dl pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, (come si spiega nella sezione FAQ del sito https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone) vieta qualsiasi spostamento, anche nel Comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute o necessità.
Ma da questo punto di vista i valsassinesi sono, in un certo senso, dei privilegiati poiché il dispositivo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, prevede alcune, fondamentali deroghe. Infatti, per chi risiede in Comuni la cui popolazione non supera i 5000 abitanti (dunque tutti i Comuni della valle) gli spostamenti “sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia”. Nulla di nuovo, insomma, rispetto al lock-down dello scorso inverno.
Dunque, secondo le delucidazioni governative, chi risiede in Valsassina, purché munito di apposita autocertificazione, potrà spostarsi dovunque, per lavoro, salute o necessità, entro i 30 km dal Comune di residenza ma non potrà raggiungere Lecco, colpito da interdizione in quanto capoluogo di Provincia. Nelle risposte governative alle FAQ si specifica anche che “La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente”. Insomma, in caso di controllo sarà l’agente che rileva lo spostamento a decidere se si tratti o meno di violazione delle norme. Ma questo è vero sempre, anche in assenza di particolari restrizioni.
Tutto chiaro dunque? Non proprio visto che in teoria chi periodicamente scende a Lecco per rifornirsi di generi vari in qualche Ipermercato, non potrebbe più farlo, dato che Lecco è capoluogo di Provincia. Ma “Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”. Parola di FAQ. Ma Lecco, oltre che capoluogo di Provincia, può essere considerato “contiguo” a Primaluna o Pasturo?
Terminiamo il nostro viaggio nel dubbio pandemico trattando il tema: attività motoria e/o sportiva. Per quanto riguarda le passeggiate sembra non ci siano dubbi: “sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione”. Ferme restando le abituali precauzioni. Insomma si può girare intorno alla propria casa, ma non a quella del vicino. Chiaro. Per quanto riguarda l’attività sportiva le cose si complicano. Infatti “Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.” Però è anche vero che è possibile “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.”
È esclusa, quindi, la possibilità di usare automobile o motocicletta per spostarsi in altro Comune nel quale esercitare, o dal quale far partire, l’attività sportiva. Su come si possa accertare nei fatti quando si tratti di passeggiata, attività motoria o attività sportiva, le FAQ tacciono. Nel caso di un ciclista forse tutto dipende dal tipo di veicolo, (da passeggio o da corsa, oppure mountain bike). Nel primo caso pedalare è consentito esclusivamente “nella prossimità di casa propria”. Se si tratta di un pedone la differenza la potrebbe fare il tipo di calzature (da runner, da jogging, da tennis)? O la presenza o assenza di zaino, marsupio o bastoncini da sci e così via? L’area del dubbio, come si vede, continua ad allargarsi. Conclusioni: spostatevi il meno possibile e sempre con distanziamento interpersonale adeguato e mascherina.
Pubblicato in
Opinioni