Con questo comunicato stampa, vogliamo fare chiarezza su quanto espresso dal Tribunale Superiore delle acque, visto che c’è stata un po’ di confusione negli articoli che sono usciti qualche giorno fa.
Oggetto del giudizio presso il TSAP Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata da Energia Futuro nei confronti di Provincia di Lecco, Regione Lombardia e Comune di Premana, per pretesi ritardi “amministrativi” nel procedimento relativo all’autorizzazione dell’impianto idroelettrico sul Torrente Fraina.
Il giudizio non ha riguardato quindi, tra l’altro, gli usi civici, la compatibilità ambientale dell’impianto ovvero la circostanza che l’impianto possa, ovvero non possa, essere autorizzato/realizzato.
A quest’ultimo proposito (realizzazione dell’impianto) è utile ricordare che il procedimento autorizzatorio si è concluso da tempo con il diniego della Provincia di Lecco di ottobre 2020, provvedimento che non risulta essere stato impugnato da Energia Futuro.
Il giudizio ha coinvolto gli Enti sopra indicati, oltre all’Assicurazione chiamata in causa per l’eventuale manleva in ipotesi di condanna.
Nel giudizio non sono intervenuti altri soggetti, né tantomeno gli alpigiani, loro testimoni ovvero le associazioni ambientaliste.
La decisione oggetto della sentenza è stata assunta dal TSAP nella Camera di Consiglio del 26.10.2022. La sentenza, depositata il successivo 1.2.2023, è stata comunicata al Comune a fine marzo 2023. La sentenza ha accolto le difese svolte dalle Amministrazioni e, tra esse, dal Comune di Premana.
In particolare, il Comune nel corso del giudizio ha puntualmente ricostruito il procedimento autorizzativo relativo all’impianto idroelettrico, a partire dai primi passaggi del 2007 sino al provvedimento di diniego del 2020; ha rappresentato il ruolo e gli atti assunti dal Comune nel corso del procedimento e ha evidenziato che non vi sono stati ritardi imputabili al Comune.
Di qui l’esito del giudizio che ha appunto respinto la richiesta di Energia Futuro di risarcimento del danno per ritardi “nel provvedere”.
Alla luce di quanto sopra riportato, è quindi sganciato dal reale contenuto e dal reale svolgersi del giudizio rappresentare che la sentenza costituisce “una vittoria degli alpigiani”: le pretese degli alpigiani non sono state oggetto del giudizio, che ha invece riguardato le modalità/tempistiche di svolgimento del procedimento e l’operato delle Amministrazioni; gli alpigiani sono rimasti estranei al giudizio stesso.
La sentenza costituisce il riconoscimento della correttezza dell’operato delle Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento, e tra esse del Comune di Premana.
Le iniziative giudiziali assunte dagli alpigiani hanno avuto al momento tutte esito negativo.
Il ricorso della Associazione Alpe Rasga di impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Premana del marzo 2018 di richiesta alla Regione Lombardia di sgravio degli usi civici, è stato respinto dal TAR Lombardia nel 2019.
La sentenza non è stata oggetto di appello. Nel contempo, nel 2021 il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per la Regione Lombardia, presso il quale l’Associazione Alpe Rasga aveva presentato ricorso, ha confermato l’esistenza degli usi civici (peraltro ampiamente nota) ma ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte rigettato le pretese dell’Associazione stessa. La sentenza è oggetto di appello, attualmente pendente.