Sono ormai anni che il cartellone di cui riportiamo la foto qui sotto fa bella mostra di sè a Cortenova. Molti anni, qualcuno dice troppi.
Così, tanto per memoria, siamo andati a curiosare nel PGT del comune di centro valle (approvato il 17 dicembre del 2014) e vedere cosa detta l'articolo 93 che si riferisce ai lavori illustrati sul cartello di cui sopra.
Come vedrete gli impegni sono molteplici. Ad oggi, per quanto è lecito capire, però, il disegno resta un disegno e la realtà tutt'altra cosa.
Limitatamente all’ambito oggetto della Segnalazione n° 1.a, in subordine a convenzione o ad atto unilaterale d’obbligo, è ammessa la realizzazione del nuovo tracciato stradale in simbiosi con una pista ciclabile, una fascia di verde di mitigazione e in subordine alla preventiva sistemazione idraulica della sponda del Fiume Pioverna, in applicazione dei disposti della Delibera di Giunta comunale n°45 del 04.06.2009.
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: - realizzare a cura spesa del Proprietario il nuovo tracciato stradale sostitutivo dell’attuale, previa approvazione da parte del Settore viabilità della Provincia; - cedere bonariamente al Comune ed ad AIPO, senza alcun corrispettivo, la proprietà delle porzioni di mappali interessati dalla realizzazione del nuovo tracciato stradale, dalle opere di difesa spondale del Pioverna, dalla pista ciclopedonale e dalla fascia di verde di mitigazione; - contribuire alla realizzazione da parte della Comunità montana della pista ciclopedonale; - contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di tali interventi coordinata dal Piano dei Servizi, in misura proporzionale all’intervento edilizio richiesto. Le aree perimetrate dal presente Vincolo specifico, a far tempo dall’avvenuto collaudo positivo delle opere sopra elencate, cesseranno di pare parte della Zona D3 e, contestualmente, acquisiranno la qualifica di Zona D2 con la limitazione dell’altezza a metri 10,00 riferiti all’estradosso più elevato delle coperture; per tali aree si applicheranno i disposti del Vincolo specifico NVS – Art. 92 § 9.e a cui si rinvia.